Art. 4.
(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

      1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:

          a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

          b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti;

          c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera b).

      2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,

 

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secondo periodo, della presente legge. Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
      3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
      4. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.
      5. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
      6. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di inserimento e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
 

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      7. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.